Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma ope legis domicilia, alla via dei Portoghesi n. 12, contro la regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta pro-tempore, per la declaratoria di incostituzionalita' della legge regionale n. 202/1998 riapprovata a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale della regione Liguria nella seduta del 3 marzo 1998, comunicata al Commissario del Governo nella stessa regione il 6 marzo 1998, ed intitolata ... "Riqualificazione del personale del Servizio sanitario regionale ...". Il testo legislativo, approvato una prima volta dal Consiglio regionale il 30 dicembre 1997, era stato dal Governo rinviato, con telex del 23 gennaio 1998, con le seguenti testuali osservazioni ... "In riferimento alla nota n. 1805 datata 31 dicembre 1997 relativa alla legge regionale recante: Riqualificazione del personale del Servizio, sanitario regionale il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 1998, ha rilevato che il provvedimento che prevede la possibilita' per le Aziende sanitarie e ospedaliere di attivare corsi-concorso di riqualificazione finalizzati alla attribuzione di qualifica superiore anche per un ruolo diverso da quello di appartenenza, al personale di ruolo - sia sanitario che non - del servizio sanitario, e' censurabile in quanto esorbita dalla competenza legislativa regionale disponendo, peraltro in maniera derogatoria, alla normativa generale disciplinante la progressione nella carriera del personale non dirigenziale ed al di fuori dei casi di cui alla normativa particolare di cui all'art. 32, comma 13 della legge n. 449/1997 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), in materia di stato giuridico del personale del servizio sanitario di esclusiva competenza statale a termini dell'art. 47 legge n. 833/1978. Per i suesposti motivi il Governo ha rinviato il provvedimento a nuovo esame del Consiglio regionale. Si prega di comunicare, assicurando ...". Il Consiglio regionale, pero', come sopra detto, ha riapprovato il disegno di legge nel medesimo testo rinviato dal Governo. Non puo' sfuggire, detto testo legislativo, alla denuncia di incostituzionalita' perche' nella materia dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera la competenza legislativa delle regioni e', ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, di tipo concorrente, soggetta, percio', ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Or, l'art. 47 della legge fondamentale dello Stato in materia sanitaria n. 833 del 23 dicembre 1978 attribuisce allo Stato stesso la competenza esclusiva a disciplinare lo stato giuridico del personale delle unita' (ora aziende) sanitarie locali, sicche' la legge regionale impugnata, nel prevedere la possibilita', per dette unita' e per le Aziende ospedaliere regionali, di attivare, al fine della riqualificazione del personale prevista nell'art. 1, corsi-concorso finalizzati alla attribuzione a detto personale di ruolo, sia sanitario che non sanitario, di qualifica superiore anche per un ruolo diverso da quello di appartenenza (vd. art. 2 e 3), si pone in netto contrasto con la stessa disposizione. Non puo', infatti, revocarsi in dubbio che la disciplina contestata attenga allo stato giuridico del personale interessato. Tanto premesso, richiamato il telex di rinvio sopra citato e considerata la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 marzo 1998, che approva la determinazione di impugnare la legge regionale in questione.