Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
 e  difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in
 Roma ope legis domicilia, alla via dei Portoghesi n.  12,  contro  la
 regione  Liguria, in persona del Presidente della Giunta pro-tempore,
 per la declaratoria di incostituzionalita' della legge  regionale  n.
 202/1998  riapprovata  a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale
 della regione Liguria nella seduta del 3 marzo  1998,  comunicata  al
 Commissario  del  Governo  nella  stessa  regione il 6 marzo 1998, ed
 intitolata ... "Riqualificazione del personale del Servizio sanitario
 regionale ...".
   Il testo legislativo,  approvato  una  prima  volta  dal  Consiglio
 regionale  il  30  dicembre 1997, era stato dal Governo rinviato, con
 telex del 23 gennaio 1998, con le seguenti testuali osservazioni  ...
 "In  riferimento  alla  nota n. 1805 datata 31 dicembre 1997 relativa
 alla legge regionale  recante:  Riqualificazione  del  personale  del
 Servizio,  sanitario regionale il Governo, nella seduta del Consiglio
 dei Ministri del 23 gennaio 1998, ha rilevato  che  il  provvedimento
 che prevede la possibilita' per le Aziende sanitarie e ospedaliere di
 attivare   corsi-concorso   di   riqualificazione   finalizzati  alla
 attribuzione di qualifica superiore anche per  un  ruolo  diverso  da
 quello di appartenenza, al personale di ruolo - sia sanitario che non
 -  del  servizio  sanitario,  e' censurabile in quanto esorbita dalla
 competenza legislativa  regionale  disponendo,  peraltro  in  maniera
 derogatoria,  alla  normativa  generale disciplinante la progressione
 nella carriera del personale non dirigenziale ed al di fuori dei casi
 di cui alla normativa particolare di cui all'art.  32, comma 13 della
 legge n.  449/1997  (Misure  per  la  stabilizzazione  della  finanza
 pubblica),  in  materia di stato giuridico del personale del servizio
 sanitario di esclusiva competenza  statale  a  termini  dell'art.  47
 legge  n.  833/1978. Per i suesposti motivi il Governo ha rinviato il
 provvedimento a nuovo esame del Consiglio regionale.    Si  prega  di
 comunicare, assicurando ...".
   Il  Consiglio regionale, pero', come sopra detto, ha riapprovato il
 disegno di legge nel medesimo testo rinviato dal Governo.
   Non puo'  sfuggire,  detto  testo  legislativo,  alla  denuncia  di
 incostituzionalita'  perche'  nella materia dell'assistenza sanitaria
 ed ospedaliera la competenza legislativa delle regioni e',  ai  sensi
 dell'art.  117  della  Costituzione,  di  tipo concorrente, soggetta,
 percio', ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.
   Or,  l'art.  47  della  legge  fondamentale  dello Stato in materia
 sanitaria n. 833 del 23 dicembre 1978 attribuisce allo  Stato  stesso
 la  competenza  esclusiva  a  disciplinare  lo  stato  giuridico  del
 personale delle unita' (ora aziende)  sanitarie  locali,  sicche'  la
 legge  regionale  impugnata, nel prevedere la possibilita', per dette
 unita' e per le Aziende ospedaliere regionali, di attivare,  al  fine
 della   riqualificazione   del   personale   prevista   nell'art.  1,
 corsi-concorso finalizzati alla attribuzione  a  detto  personale  di
 ruolo,  sia sanitario che non sanitario, di qualifica superiore anche
 per un ruolo diverso da quello di appartenenza (vd. art. 2 e  3),  si
 pone in netto contrasto con la stessa disposizione.
   Non puo', infatti, revocarsi in dubbio che la disciplina contestata
 attenga allo stato giuridico del personale interessato.
   Tanto  premesso,  richiamato  il  telex  di  rinvio  sopra citato e
 considerata la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 marzo 1998,
 che approva la determinazione di  impugnare  la  legge  regionale  in
 questione.